Es gibt Neues, wobei ich die Quelle nicht verifizieren kann. Klingt aber recht glaubwürdig:
here is an update on the new Italian tax law
aircraft older than 20 years do not have to pay anymore and the tax is now prorated as follows
5 year old airplanes 60 %
10 year old airplanes 30 %
15 year old airplanes 15 %
and 20 years or older no tax
11. È istituita l'imposta erariale sugli aeromobili privati, di
cui all'articolo 744 del codice della navigazione,
immatricolati nel registro aeronautico nazionale, nelle
seguenti misure annuali:
a) velivoli con peso massimo al decollo:
1) fino a 1.000 kg., euro 1,50 al kg;
2) fino a 2.000 kg., euro 2,45 al kg;
3) fino a 4.000 kg., euro 4,25 al kg;
4) fino a 6.000 kg., euro 5,75 al kg;
5) fino a 8.000 kg., euro 6,65 al kg;
6) fino a 10.000 kg., euro 7,10 al kg;
7) oltre 10.000 kg., euro 7,55 al kg;
b) elicotteri: l'imposta dovuta è pari al doppio di quella
stabilita per i velivoli di corrispondente peso;
c) alianti, motoalianti, autogiri e aerostati, euro 450,00.
12. L'imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri
essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di
riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione
finanziaria dell'aeromobile, ed è corrisposta all'atto della
richiesta di rilascio o di rinnovo del certificato di
revisione della aeronavigabilità in relazione all'intero
periodo di validità del certificato stesso. Nel caso in cui il
certificato abbia validità inferiore ad un anno l'imposta è
dovuta nella misura di un dodicesimo degli importi di cui
al comma 11 per ciascun mese di validità.
13. Per gli aeromobili con certificato di revisione della
aeronavigabilità in corso di validità alla data di entrata in
vigore del presente decreto l'imposta è versata, entro
novanta giorni da tale data, in misura pari a un
dodicesimo degli importi stabiliti nel comma 11 per
ciascun mese da quello in corso alla predetta data sino al
mese in cui scade la validità del predetto certificato.
Entro lo stesso termine deve essere pagata l'imposta
relativa agli aeromobili per i quali il rilascio o il rinnovo
del certificato di revisione della aeronavigabilità avviene
nel periodo compreso fra la data di entrata in vigore del
presente decreto ed il 31 gennaio 2012.
14. Sono esenti dall'imposta di cui al comma 11 gli
aeromobili di Stato e quelli ad essi equiparati; gli
aeromobili di proprietà o in esercenza dei licenziatari dei
servizi di linea e non di linea, nonchè del lavoro aereo, di
cui al codice della navigazione, parte seconda, libro I,
titolo VI, capi I, II e III; gli aeromobili di proprietà o in
esercenza delle Organizzazioni Registrate (OR), delle
scuole di addestramento FTO (Flight Training LexItalia.it - Legge di conversione del decreto “salva-Italia” 19
Organisation) e dei Centri di Addestramento per le
Abilitazioni (TRTO - Type Rating Training Organisation);
gli aeromobili di proprietà o in esercenza dell'Aero Club
d'Italia, degli Aero Club locali e dell'Associazione
nazionale paracadutisti d'Italia; gli aeromobili
immatricolati a nome dei costruttori e in attesa di vendita;
gli aeromobili esclusivamente destinati all'elisoccorso o
all'aviosoccorso.
14-bis. L'imposta di cui al comma 11 è applicata agli
aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico
nazionale la cui sosta nel territorio italiano si protrae
oltre quarantotto ore.
15. L'imposta di cui al comma 11 è versata secondo
modalità stabilite con provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate da emanarsi entro sessanta
giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
15-bis. In caso di omesso o insufficiente pagamento
dell'imposta di cui al comma 11 si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, e del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
15-ter. L'addizionale di cui al comma 1 è ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione del
veicolo, rispettivamente, al 60, al 30 e al 15 per cento e
non è più dovuta decorsi venti anni dalla data di
costruzione. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è ridotta dopo
cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione
dell'unità da diporto, rispettivamente, del 15, del 30 e del
45 per cento. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di costruzione. Con decreto
del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato è rideterminata l'aliquota di accisa del
tabacco da fumo in misura tale da conseguire un maggior
gettito pari all'onere derivante dal presente comma.